Malattia professionale

L’iter di riconoscimento di un infortunio o di una Malattia professionale MP da parte dell’Istituto Assicuratore INAIL inizia con la compilazione del primo certificato di MP a opera del medico (medico specialista in Medicina del lavoro o competente, medico di base, medici ospedalieri o di patronati) che effettua la prima diagnosi di infortunio o sospetta Tecnopatia. 

Dal 24 settembre 2015, con il D.Lgs n. 151 del 14.09.2015, si stabilisce che l'obbligo di invio del certificato medico, allegato alla denuncia di infortunio e di MP, passa dal datore di lavoro al medico (qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da MP) in modalità telematica, direttamente o per il tramite della Struttura sanitaria competente al rilascio, mediante servizio informatico messo a disposizione dall'INAIL.

La denuncia assicurativa all'INAIL di una MP va tenuta ben distinta dall'obbligo previsto dal Testo Unico (DPR 1124/65) che pone in capo ai medici e, in particolare, ai medici del lavoro/competenti di denunciare all'ASL/ATS, all'INAIL e alla DPL le malattie di probabile origine lavorativa incluse nelle liste del D.M. 10.06.2014, a fini prevenzionali e non assicurativi.

Rimane in capo al lavoratore l'onere di dare immediata notizia al proprio datore di lavoro circa ogni evento infortunistico, anche se di lieve entità, o manifestazione di MP a pena della perdita dei trattamenti assicurativi per il periodo antecedente. Resta fermo anche l'obbligo del datore di lavoro di inviare all'Istituto la denuncia di avvenuto infortunio e di manifestazione di MP “corredata con i riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio” con le medesime tempistiche indicate dal Testo Unico, certificati che egli potrà consultare online presso la banca dati dell’INAIL. 

L’INAIL chiamerà a visita il lavoratore per ricostruire l’anamnesi lavorativa, in particolare in merito alla pericolosità cui è stato esposto e chiederà al datore di lavoro copia del documento aziendale di valutazione dei rischi. Il lavoratore chiamato a visita dall’INAIL dovrà portare con sé: 

  • libretto di lavoro; 
  • documentazione sanitaria inerente la patologia denunciata; 
  • accertamenti sanitari preventivi e periodici svolti in azienda; 
  • eventuali attestazioni di invalidità riconosciute in altri ambiti giuridici. 

Se la malattia denunciata non è prevista dalle tabelle, l’Istituto assicuratore può avvalersi, in caso di dubbi, della sua struttura tecnica di accertamento del rischio per effettuare indagini ispettive all’interno dell’azienda e quantificarne l’esposizione

In Italia la tutela delle MP si basa su un Sistema misto che prevede: MP tabellate e malattie da lavoro non comprese nelle tabelle.
Nel caso di MP tabellate, vale il principio della cosiddetta “presunzione del nesso tra patologia e attività”. Pertanto, al lavoratore esposto a una delle lavorazioni a rischio previste negli elenchi, non è richiesta altra documentazione, oltre alla certificazione rilasciata dal medico. 
Per le patologie extratabellari, invece, poiché le indagini epidemiologiche non hanno prodotto risultati sufficienti tali da giustificare l’inserimento nelle tabelle, il lavoratore deve dimostrare con una documentazione appropriata il nesso tra la malattia contratta e le attività professionali svolte. 
In ogni caso, una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell’INAIL della malattia da lavoro, le prestazioni sono identiche sia che si tratti di patologia tabellata, sia che si tratti di una malattia extratabellare.


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